Normativa Comunitaria

Normativa Comunitaria:

 


Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

SINTESI
La presente direttiva abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE.
La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità. Essa mira a proteggere l’ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

  • effluenti gassosi;
  • rifiuti radioattivi;
  • materiali esplosivi in disuso;
  • materie fecali;
  • acque di scarico;
  • sottoprodotti di origine animale;
  • carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
  • rifiuti risultanti dalle risorse minerali.

Gerarchia dei rifiuti
Per proteggere maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica per ordine di priorità:

  • prevenzione;
  • preparazione per il riutilizzo;
  • riciclaggio;
  • recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  • smaltimento.

Gli Stati membri possono attuare misure legislative per rafforzare questa gerarchia nel trattamento dei rifiuti. Tuttavia, essi devono garantire che la gestione dei rifiuti non metta a rischio la salute umana e non comprometta l'ambiente.

Gestione dei rifiuti
Ogni produttore o altro detentore di rifiuti deve provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa. Gli Stati membri possono collaborare, se necessario, per creare una rete di impianti di smaltimento dei rifiuti. Tale rete deve permettere l'indipendenza dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti.
Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conformemente alle normative internazionali o comunitarie.

Autorizzazione e registrazione
Qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, che determina in particolare il tipo e la quantità di rifiuti trattati, il metodo da utilizzare, nonché le operazioni di monitoraggio e di controllo. Qualsiasi metodo di incenerimento o coincenerimento con recupero di energia è subordinato alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

Piani e programmi
Le autorità competenti sono tenute a predisporre uno o più piani di gestione dei rifiuti, volti a coprire l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Tali piani contengono in particolare il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti, i sistemi di raccolta esistenti e i criteri di riferimento. Devono inoltre essere elaborati dei programmi di prevenzione, al fine di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Tali programmi devono essere comunicati dagli Stati membri alla Commissione europea.

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Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Modificata ed integrata da Direttiva 2004/12/CE, Direttiva 2005/20/CE e Regolamento (CE) n. 219/2009.

SINTESI
La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.  La Commissione aggiorna l’elenco degli esempi riportati nell’allegato I per illustrare la definizione del termine «imballaggio».

3 Gli Stati membri devono adottare misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggi e a sviluppare i sistemi di riutilizzo degli imballaggi per ridurne l’impatto sull’ambiente. Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:

  • entro il 30 giugno 2001 sarà recuperata o incenerita, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, una quantità compresa fra il 50 e il 65% in peso di rifiuti di imballaggio;
  • entro il 31 dicembre 2008 sarà recuperato o incenerito, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, un minimo del 60% dei rifiuti di imballaggio;
  • entro il 30 giugno 2001 sarà riciclata (con un minimo del 15% per ogni materiale di imballaggio) una quantità compresa fra il 25 e il 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio;
  •  entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclata una quantità compresa fra il 55 e l’80% dei rifiuti di imballaggio;
  •  entro il 31 dicembre 2008, per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi:
    • 60% per il vetro, la carta e il cartone;
    • 50% per i metalli;
    • 22,5% per la plastica e 15% per il legno.

La relazione del 2006 sull’attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha concluso che quasi la metà degli Stati membri dispone di deroghe valevoli fino al 2015. Tuttavia, gli obiettivi fissati per il 2008 nella direttiva 2004/12/CE dovrebbero restare validi, anche dopo il 2008. Si ritiene che l’incenerimento dei rifiuti negli impianti con recupero di energia contribuisca alla realizzazione di tali obiettivi. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo – a causa rispettivamente delle numerose isolette, delle zone rurali e montagnose, e dello scarso consumo di imballaggi - saranno vincolati da tali obiettivi soltanto nel 2011.

La direttiva 94/62/CE definisce i requisiti essenziali applicabili per quanto riguarda la possibilità di riutilizzare e recuperare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Commissione incoraggia l’elaborazione di norme europee sulla base di detti requisiti essenziali. Gli Stati membri devono verificare che gli imballaggi immessi sul mercato rispettino i requisiti essenziali dell’allegato II:

  • limitare il peso e il volume dell’imballaggio al minimo per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il consumatore;
  • ridurre al minimo la presenza di sostanze e materiali pericolosi nel materiale di imballaggio o nei suoi componenti;
  •  concepire un imballaggio riutilizzabile o recuperabile.

Gli Stati membri devono mettere a punto sistemi d’informazione (basi di dati) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che permettano di controllare l’attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. I dati di cui dispongono devono essere trasmessi alla Commissione nei formati indicati nell’allegato III.

La direttiva 2005/20/CE accorda una scadenza supplementare ai 10 nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva sugli imballaggi. Tali deroghe sono accordate fino al 2015. Anche la Romania e la Bulgaria dispongono di specifiche deroghe definite nei loro rispettivi trattati di adesione.

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Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC).

SINTESI
La direttiva (conosciuta anche come "direttiva IPPC") impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare.

La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

Le condizioni ambientali da rispettare
Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi:

  • utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili (cioè quelle che producono minori quantitativi di rifiuti, che utilizzano le sostanze meno pericolose, che consentono il recupero e il riciclaggio delle sostanze emesse ecc.);
  • prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento;
  • prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti;
  • utilizzo efficace dell'energia;
  • prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze;
  • bonifica dei siti al termine delle attività.

La decisione relativa all'autorizzazione fissa, del resto, alcuni requisiti concreti, in particolare:

  •  valori limite di emissione delle sostanze inquinanti (esclusi i gas ad effetto serra se viene applicato il sistema di scambio delle quote di emissione - cfr. sotto);
  • eventuali misure per la tutela del suolo, delle acque e dell'aria;
  • misure per la gestione dei rifiuti;
  • misure in caso di circostanze eccezionali (fughe, guasti, chiusure temporanee o definitive degli impianti ecc.);
  • riduzione al minimo dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero;
  • monitoraggio delle emissioni e degli scarichi;
  • ogni altra disposizione ritenuta opportuna.

Per coordinare il processo di autorizzazione istituito dalla direttiva con il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva non devono prevedere valori limite per l'emissione dei gas serra se tali emissioni rientrano già nel sistema di scambio delle quote di emissione, a condizione che non vi siano problemi di inquinamento a livello locale. Le autorità competenti avranno inoltre la possibilità di non imporre misure di efficienza energetica alle unità di combustione.

Le domande di autorizzazione
Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro interessato, che deciderà se autorizzare o meno l'attività in questione. La domanda deve contenere, in particolare, informazioni sui seguenti elementi:

  • descrizione dell'impianto, tipologia e portata delle attività, stato del sito dove è ubicato l'impianto;
  • materie, sostanze ed energia utilizzate o prodotte;
  • fonti di emissione dell'impianto, natura e quantità di emissioni previste in ciascun comparto ambientale e relative ripercussioni sull'ambiente;
  • tecnologie e tecniche mirate a prevenire o a ridurre le emissioni prodotte dall'impianto;
  • misure per la prevenzione e la valorizzazione dei rifiuti;
  • misure previste per il monitoraggio delle emissioni;
  • eventuali soluzioni alternative.

Nel rispetto delle regole e delle prassi in materia di segreto commerciale e industriale, queste informazioni dovranno essere messe a disposizione delle parti interessate, cioè:

  • il pubblico, attraverso gli strumenti più opportuni (anche per via elettronica); devono essere comunicate anche informazioni relative alla procedura di autorizzazione dell'attività, le coordinate dell'autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione del progetto e informazioni sulla possibilità di partecipare al processo di autorizzazione;
  • gli altri Stati membri, se il progetto può avere ripercussioni transfrontaliere. Ogni Stato membro deve trasmettere tali informazioni alle parti interessate sul proprio territorio per permettere loro di esprimersi.

È necessario fissare scadenze adeguate per consentire a tutte le parti interessate di reagire. Il parere delle parti deve essere preso in considerazione nella procedura di autorizzazione.

Le misure amministrative e di controllo
La decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ad un progetto, le motivazioni e le eventuali misure per ridurre l'impatto negativo del progetto sono comunicate al pubblico e trasmesse agli altri Stati membri interessati. In base alla legislazione nazionale applicabile, gli Stati membri devono prevedere la possibilità che le parti interessate presentino ricorso contro la decisione.
Gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità degli impianti industriali. Fra la Commissione, gli Stati membri e le industrie interessate è organizzato periodicamente uno scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (che servono da base per determinare i valori limite di emissione). Ogni tre anni sono inoltre elaborate relazioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.
Il regolamento (CE) n. 166/2006, che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR), armonizza le norme riguardanti la comunicazione periodica alla Commissione delle informazioni sugli inquinanti da parte degli Stati membri.

Contesto
La direttiva 2008/1/CE sostituisce la direttiva 96/61/CE. Si tratta di una modifica formale intesa a raggruppare in un unico atto la direttiva originaria e tutte le modifiche successive, senza modificarne le disposizioni di base.

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Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. Modificata ed integrata dal Regolamento (CE) n. 1137/2008.

SINTESI
L’incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi può comportare emissioni di inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel terreno, che provocano danni alla salute umana. Per limitare tali rischi l’Unione europea (UE) impone rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti.

Impianti
La presente direttiva si applica non soltanto agli impianti destinati all’incenerimento dei rifiuti solidi o liquidi, ma anche agli impianti di coincenerimento. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli impianti sperimentali volti a migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all’anno, nonché gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

  • rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
  • rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;
  • alcuni rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata;
  • alcuni rifiuti di legno;
  • rifiuti di sughero;
  • rifiuti radioattivi;
  • rifiuti animali;
  • rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest'ultimi.

Autorizzazioni
Tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento devono possedere un’autorizzazione per svolgere l’attività. L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente a determinate condizioni definite nella presente direttiva. L’autorizzazione elenca esplicitamente le categorie e le quantità di rifiuti che possono essere trattati, indica la capacità di incenerimento o di coincenerimento dell'impianto e specifica le procedure di campionamento e misurazione degli inquinanti atmosferici e delle acque utilizzati.

Consegna e ricezione dei rifiuti
Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare gli effetti negativi sull'ambiente e i rischi per la salute umana. Inoltre, prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore dell’impianto deve disporre dei dati di carattere amministrativo sul processo produttivo, sulla composizione fisica e chimica dei rifiuti e sulle loro caratteristiche di pericolosità.

Condizioni di esercizio
Per garantire la combustione completa dei rifiuti, la direttiva stabilisce l'obbligo per tutti gli impianti di mantenere il gas derivante dall'incenerimento e dal coincenerimento ad una temperatura minima di 850 °C per almeno 2 secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1100 °C per almeno due secondi. L’energia termica generata dal processo di incenerimento deve essere recuperata nella misura del possibile.

Valori limite di emissione nell’atmosfera
I valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento sono indicati nell’allegato V della direttiva. Essi concernono i metalli pesanti, le diossine e i furani, il monossido di carbonio (CO), le polveri, il carbonio organico totale (COT), il cloruro di idrogeno (HCL), il fluoruro di idrogeno (HF), il biossido di zolfo (SO2) e gli ossidi di azoto (NO e NO2).

La determinazione dei valori limite delle emissioni atmosferiche per gli impianti di coincenerimento è indicata nell’allegato II. Sono ivi previste anche disposizioni speciali per i forni a cemento e per gli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti.

Evacuazione di acque provenienti dalla depurazione dei gas di scarico
Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento devono possedere un’autorizzazione a scaricare le acque reflue provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico. Tale autorizzazione deve garantire che siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti dall’allegato IV della direttiva.

Residui
I residui del processo di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotti al minimo e riciclati per quanto possibile. Nel trasporto dei residui secchi devono essere prese le opportune precauzioni per evitarne la dispersione nell'ambiente. Devono essere effettuate prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui.

Controllo e sorveglianza
La direttiva prevede l'installazione obbligatoria di sistemi di misura che permettano di tenere sotto controllo i parametri di esercizio e le emissioni pertinenti. Le emissioni nell’atmosfera e nelle acque sono misurate costantemente o periodicamente a norma dell’articolo 11 e dell’allegato III della direttiva.

Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico
Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento sono accessibili al pubblico, affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente.
Gli impianti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora sono tenuti a fornire all'autorità una relazione annua relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto. L'autorità competente redige e rende accessibile al pubblico un elenco degli impianti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.

Relazioni di applicazione
La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione sull'applicazione della direttiva, sui progressi registrati dalle tecniche di controllo delle emissioni e sull'esperienza acquisita nella gestione dei rifiuti. Tale relazione è stata inclusa nella comunicazione COM(2007) 843 def.
Saranno redatte anche altre relazioni sull'applicazione della direttiva.

Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle disposizioni della direttiva.

Contesto
La presente direttiva intende integrare nella legislazione esistente i progressi tecnici in materia di controllo delle emissioni dei processi di incenerimento, nonché garantire il rispetto degli impegni internazionali presi dalla Comunità in materia di riduzione dell’inquinamento, in particolare gli impegni riguardanti la fissazione di valori limite di emissione di diossine, mercurio e particolato provenienti dall’incenerimento dei rifiuti (protocolli siglati nel 1998 nell’ambito della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite). La direttiva si basa su un approccio integrato: ai valori limite aggiornati per le emissioni atmosferiche vanno ad aggiungersi dei valori limite per gli scarichi nelle acque.

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Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Modificata ed integrata da Regolamento (CE) n. 1882/2003; Regolamento (CE) n. 1137/2008.

 

SINTESI
La direttiva mira a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente, risultanti dalle discariche di rifiuti.
La proposta specifica le diverse categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e inerti) e si applica a tutte le discariche definite come un’area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra. Le discariche sono classificate in tre categorie:

  • discariche per rifiuti pericolosi;
  • discariche per rifiuti non pericolosi;
  • discariche per rifiuti inerti.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva:

  • lo spandimento di fanghi (compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio);
  • l’uso di rifiuti inerti in lavori di accrescimento e ricostituzione nelle discariche;
  • il deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali nonché dallo sfruttamento di cave;
  • il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo.

Viene definita una procedura uniforme di ammissione dei rifiuti allo scopo di evitare ogni pericolo:

  • i rifiuti devono essere trattati prima di essere collocati a discarica;
  • i rifiuti pericolosi che corrispondono ai criteri della direttiva devono essere destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;
  • le discariche per rifiuti non pericolosi devono essere utilizzate per i rifiuti urbani e per i rifiuti non pericolosi;
  • le discariche per rifiuti inerti sono riservate esclusivamente ai rifiuti inerti.

Non sono ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:

  • i rifiuti liquidi;
  • i rifiuti infiammabili;
  • i rifiuti esplosivi o ossidanti;
  • i rifiuti infettivi provenienti da cliniche o ospedali;
  • i pneumatici usati, salvo eccezioni;
  • tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti nell’allegato II.

La direttiva stabilisce una procedura per la concessione dell’autorizzazione di gestire una discarica. La domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni seguenti:

  • l'identità del richiedente ed eventualmente del gestore;
  • la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;
  • la capacità prevista della discarica;
  • la descrizione del sito;
  • i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
  • i piani per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;
  • il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;
  • la garanzia finanziaria del richiedente;
  • ove occorra, una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le discariche esistenti possano rimanere in funzione solo se applicano quanto prima le disposizoni della direttiva.

Ogni tre anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione in merito all’attuazione della direttiva.

Sulla base di tali relazioni la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull’attuazione della direttiva.

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Data di ultima modifica: 17/01/2017

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